ASSOCIAZIONE GENOVAPIEDI

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO

ART. 1 – Denominazione e sede

  1. È costituito, ai sensi del Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato, Associazione GENOVAPIEDI, che assume la forma giuridica di associazione.
  2. In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del Lgs.117/2017, l’Ente, di seguito detto “Associazione”, ha l’obbligo di inserire l’acronimo “APS” o la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
  3. L’associazione ha sede legale nel Comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici

ART. 2 – Finalità e Attività

  1. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex 5 del D. Lgs. 117/2017:
  2. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42, e successive modificazioni;
  3. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  4. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale ;
  1. Le attività di interesse generale di cui al comma 1 di cui sopra sono realizzate attraverso le seguenti iniziative:
  1. raccolta fondi ai fini del restauro di documento storici e beni artistici;
  2. partecipazione a bandi pubblici e privati finalizzati al finanziamento per il restauro di opere del patrimonio artistico ligure e italiano, di rassegne culturali o di altre finalità che rientrano nell’ambito delle attività di interesse generale;
  3. realizzazione di percorsi storico/artistici, culturali e naturalistici nel territorio genovese e della Liguria, avvalendosi anche della collaborazione di professionisti del settore
  4. gestione e implementazione di un Sito internet dedicato e altri social media quali Facebook, Instagram, Youtube, in italiano e in altre lingue;
  5. organizzazione di convegni, mostre, proiezione di filmati e /o video;
  6. organizzazione e realizzazione di spettacoli o intrattenimenti musicali;
  7. organizzazione e realizzazione di conferenze, convegni, incontri a tema culturale/storico/ naturalistico, anche in collaborazione con altre associazioni che perseguono analoghe finalità;
  1. collaborazione con Enti pubblici e/o privati per il perseguimento delle finalità

dell’Associazione Genovapiedi;

  1. partecipazione ad attività di volontariato presso siti museali, chiese o altri luoghi di interesse artistico/ culturale, ai fini della valorizzazione e la tutela dei beni culturali;
  2. organizzazione di gite a scopo culturale, artistico, storico e naturalistico nel territorio ligure e/o
  1. Le attività dell’Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti
  1. Per il perseguimento dei propri scopi, l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità

ART. 3 – Attività diverse

  1. L’Associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 – Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

  1. L’Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell’art. 8 del Lgs.117/2017.
  2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità
  3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell’associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione 

  1. L’Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura
  2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all’organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
  3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per

cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

  1. L’ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell’interessato.

La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo e dal versamento della quota sociale.

  1. Il Consiglio direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
  2. Gli associati cessano di appartenere all’associazione per:
  • dimissioni volontarie presentate al Consiglio direttivo per iscritto;
  • mancato versamento della quota associativa entro i termini stabiliti di anno in anno dal Consiglio Direttivo
  • morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
  • esclusione deliberata dall’Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo

ART. 6 – Diritti e obblighi degli associati

  1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari
  2. Gli associati dell’Associazione hanno il diritto di:
    • partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto;
    • godere del pieno elettorato attivo e passivo;
    • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
    • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività

prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;

  • recedere dall’appartenenza all’Associazione
  • esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio direttivo.
  1. Gli associati dell’Associazione hanno il dovere di:
    • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
    • rispettare le delibere degli organi sociali;
    • partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’associazione

e alla realizzazione delle attività statutarie;

  • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito;
  • non arrecare danni morali o materiali all’associazione.

ART. 7 – Volontari associati e assicurazione obbligatoria

  1. L’Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell’attività

di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

  1. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell’art. 17 del Lgs. 117/2017. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
  1. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall’associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal Lgs. 117/2017.
  2. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività
  3. L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del Lgs. 117/17.
  4. L’organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 8 – Organi sociali

  1. Sono organi dell’associazione:
    • Assemblea degli associati
    • Consiglio Direttivo in qualità di Organo di Amministrazione
    • Presidente
    • Organo di Controllo, eventuale –nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.

30 del Dlgs 117/2017

  • Organo di Revisione, eventuale –nominato al verificarsi delle condizioni di cui

all’articolo 31 del D.Lgs 117/2017

  1. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell’Organo di Controllo e dell’Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397, secondo comma, del Codice Civile non può essere attribuito nessun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della
  1. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 – Assemblea

  1. L’assemblea è composta dagli associati ed è l’organo È presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell’Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
  2. Deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga
  3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
  4. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritenga
  5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell’ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in

ragione della delibera.

  1. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota
  2. Ciascun associato ha un Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
  3. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.
  4. L’Assemblea può essere ordinaria o È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l’eventuale trasformazione, fusione, scissione dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
  5. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
  6. L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli
  7. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori, non hanno diritto di
  8. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
    • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
    • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
    • approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
    • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    • delibera sull’esclusione degli associati;
    • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
    • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
    • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua

ART. 10 – Il Consiglio direttivo

  1. Il Consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall’Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di

Tutti gli amministratori sono scelte tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 117/2017.

  1. Il Consiglio direttivo governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere
  2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto el Presidente purchè siano presenti e votanti più di due
  3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno quatto volte all’anno

e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo

dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Tale richiesta può essere inviata tramite e-mail.

  1. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più
  2. L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all’elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
  3. Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
    • elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
    • amministra l’Associazione;
    • predispone il bilancio d’esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
    • realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
    • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
    • decide su l’avvio o l’interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
    • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
    • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa
  4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 – Il Presidente

  1. Il presidente dell’associazione, che è anche presidente dell’Assemblea e dell’Organo di Amministrazione, è eletto da quest’ultimo tra i suoi membri a maggioranza di Il suo mandato coincide con quello del Direttivo
  2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente
  3. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea (almeno una volta all’anno) e del Consiglio Direttivo (almeno quattro volte all’anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
  4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30
  5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato

nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 – Organo di controllo

  1. L’Assemblea provvede all’eventuale nomina di un organo di controllo, solo al momento del verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del

codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l’assemblea assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

  1. L’organo di controllo:
    • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
    • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
    • al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell’Assemblea, la revisione legale dei conti;
    • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del Lgs. 117/2017.
    • attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
  2. L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati

ART. 13 – Organo di Revisione legale dei conti

  1. E ’nominato solo nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall’Assemblea all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 – Risorse

  1. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
  2. L’organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, partecipazione a bandi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all’articolo 6 del Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
  3. L’Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio direttivo intestato

all’associazione.

ART. 15 – Bilancio d’esercizio

  1. L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni
  2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal Lgs. 117/2017.
  3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il Dopo

l’approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

  1. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al

ART. 16 – Bilancio sociale

  1. Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l’Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

  1. L’Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

  1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 19 – Statuto

  1. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
  2. L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più

ART. 20 – (Disposizioni finali)

  1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

GENOVA, 29 MARZO 2019